Statuto
(Approvato dall’Assemblea dei soci del 27 settembre 2011)
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Art. 1
È costituito il Gruppo Italiano di Discussione delle Risonanze Magnetiche (G.I.D.R.M.). Il G.I.D.R.M. è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. La sede dell’associazione è fissata presso la sede lavorativa del Presidente del G.I.D.R.M.
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Art. 2
Il G.I.D.R.M. si propone di contribuire allo sviluppo, al coordinamento ed alla diffusione di attività didattiche e di ricerca riguardanti tutti i settori delle risonanze magnetiche.
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Art. 3
Il G.I.D.R.M., per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività; in particolare:
a) sostenere e favorire le interazioni tra i soci che operano nelle Università italiane e negli Enti di Ricerca pubblici e privati e la loro partecipazione ad eventi scientifici nazionali ed internazionali;
b) promuovere iniziative tendenti a sviluppare l’interesse di altri ricercatori verso il settore delle risonanze magnetiche;
c) stabilire rapporti di cooperazione con Società, Associazioni, ed Istituzioni scientifiche nazionali ed estere;
d) favorire la diffusione, anche attraverso canali telematici, di documentazioni e di informazioni scientifiche, didattiche e tecniche attinenti i vari settori delle risonanze magnetiche.
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Art. 4
Possono far parte del G.I.D.R.M. tutti i ricercatori italiani o stranieri che svolgano attività scientifica/didattica nell’ambito delle risonanze magnetiche.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
– soci ordinari: con età superiore ai 28 anni;
– soci giovani: con età inferiore ai 28 anni.
I soci si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.
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Art. 5
Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissibilità dei nuovi soci, su domanda del richiedente.
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Art. 6
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dal Gruppo.
La decadenza da socio avviene per dimissioni scritte o per morosità superiore a tre anni.
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Art. 7
Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto per l’approvazione dello Statuto o di sue modifiche, per l’approvazione dei regolamenti e per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.
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Art. 8
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
– beni, immobili e mobili;
– contributi;
– donazioni e lasciti;
– rimborsi;
– attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
– ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
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Art. 9
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di ottobre. Esso deve essere depositato presso la sede del Gruppo entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio.
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Art. 10
Gli organi del G.I.D.R.M. sono:
– l’Assemblea dei soci;
– il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
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Art. 11
L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Gruppo ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria dal Presidente, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quarto dei soci.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione dell’assemblea va comunicata a tutti i soci tramite e-mail e pubblicazione sul sito dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea stessa.
Di ogni riunione dell’assemblea deve essere redatto verbale che sarà depositato presso la sede del gruppo per poter essere consultato da ogni socio.
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Art. 12
L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo;
-approva il bilancio preventivo e consuntivo;
-approva il regolamento interno;
-discute e delibera le proposte d’iniziative pervenute e/o elaborate dal Consiglio Direttivo;
-dà al Consiglio Direttivo suggerimenti ed indicazioni sulle attività future del Gruppo;
-approva la relazione consuntiva annuale del Presidente;
-ratifica l’iscrizione dei nuovi soci su proposta del Consiglio Direttivo;
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento del Gruppo.
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Art. 13
Il Consiglio Direttivo è composto da 6 consiglieri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti con voto segreto su scheda bianca. Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di due per ogni socio presente in Assemblea. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 4 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Il Consiglio Direttivoelegge al suo interno il vice-presidente, il segretario ed il tesoriere. Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua temporanea assenza. Il Segretario sottoscrive i verbali delle Assemblee e cura gli aspetti operativi connessi al funzionamento dell’Associazione. In particolare: tiene aggiornato l’elenco degli iscritti, redige i verbali delle votazioni e delle riunioni del Consiglio Direttivo. Il tesoriere cura la contabilità, riceve il pagamento delle quote d’iscrizione dei soci ed altri eventuali contributi erogati al Gruppo, fornisce al Consiglio Direttivo i dati necessari per elaborare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
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Art. 14
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo del G.I.D.R.M. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:
– il Presidente;
– almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
– richiesta motivata e scritta di almeno il 25% dei soci.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
– predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
– formalizzare le proposte per la gestione del Gruppo;
– elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
– elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
– stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
– promuovere attività per il raggiungimento degli scopi del Gruppo di cui agli Art. 2 e 3. A tale scopo il Consiglio Direttivo può riunirsi in forma allargata invitando, anche se non soci, esperti in particolari settori delle risonanze magnetiche;
– coordinare, in collaborazione con i Comitati Organizzatori, le attività scientifiche e didattiche programmate dal G.I.D.R.M., e le manifestazioni organizzate congiuntamente ad altre Associazioni o Enti;
– indire votazioni per corrispondenza, tra i soci aventi diritto.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale, che sarà depositato presso la sede del Gruppo per poter essere consultato da ogni socio.
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Art. 15
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei soci a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, con voto segreto e su scheda bianca. Sono ammesse deleghe fino ad un massimo di due per ogni socio presente in Assemblea.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante del Gruppo a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Gruppo; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Redige la relazione annuale sull’attività del Gruppo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
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Art. 16
Il G.I.D.R.M. organizza ogni anno una riunione scientifica e possibilmente una scuola.
Per ognuno di tali eventi il G.I.D.R.M è responsabile dal punto di vista finanziario e fiscale. La loro realizzazione è affidata ad un socio il quale può avvalersi di un Comitato Organizzatore. Il socio in oggetto è invitato a partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto sugli argomenti relativi alla realizzazione di tale iniziativa. Il Comitato Organizzatore è tenuto ad informare i soci sulle date e sui programmi delle manifestazioni. Oltre alla riunione scientifica ordinaria il Consiglio Direttivo può organizzare riunioni straordinarie dedicate ad argomenti d’attualità scientifica e di particolare interesse didattico.
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Art. 17
Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
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Art. 18
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai membri del Consiglio Direttivo compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
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Art. 19
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.